Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano
della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno
è stato proclamato come la più alta aspirazione delluomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale
e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti
e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale
del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente,
o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto
a qualsiasi limitazione di sovranità.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura
o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali
a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,
nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie
per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,
nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio paese.
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere
in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie
ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei
riti.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione
e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo
del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a
voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e
ferie periodiche retribuite.
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
e artistica di cui egli sia autore.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti
e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun
caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni
Unite.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato
nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona
di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione
di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.