Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della
libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia
e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e
un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti
umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i
popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione
di sovranità.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura
o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Ogni individuo accusato di un reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per
la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere
in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,
durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e
sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione
e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo
del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario,
da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni
Unite.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.