COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale n.298, edizione straordinaria del 27
dicembre 1947;
Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 1948)
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
La bandiera della Repubblica è
il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
Rapporti civili
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti etico–sociali
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti economici
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta
la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
Rapporti politici
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
Il Parlamento
SEZIONE I
Le Camere
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
SEZIONE II
La formazione delle leggi