Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia
approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
ratificata
dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n.176 depositata presso le Nazioni
Unite il 5 settembre 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati
nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere
inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno
ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella
dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il
progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore
libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti
dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di
tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione
di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a
un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della
società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo
nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo
armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente
familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare
pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed
educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite,
in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà,
di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una
protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di
Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti
del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e
riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli
artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali
e culturali | in particolare all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti
pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità
fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi
compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui
principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei
fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale;
dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative
all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo
fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario
prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle
tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo
sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1 (generali)
1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per
fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se
abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti
enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da
ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3 (generali)
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi
adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento
delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli
e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e
per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché
l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4 (generali)
1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i
provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i
diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti
delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Articolo 5 (generali)
1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il
diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o
altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in
maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i
consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla
presente Convenzione.
Articolo 6 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un
diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7 (identità)
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento
della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a
essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano
attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che
sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide.
Articolo 8 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto
del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute
dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono
concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia
ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9 (famiglia)
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia
separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente
con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può
essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori
maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente
articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare
alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò
non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti
adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio,
l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o
del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i
familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati
parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno
spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli
per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi
ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con
entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
3. A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente
agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni
paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di
abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11 (identità)
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire
gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione
di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12 (partecipazione)
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la
possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale.
Articolo 13 (partecipazione)
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto
forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato
unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei
diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
Articolo 14 (partecipazione)
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei
genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo
sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o
convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla
legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle
libertà e diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo 15 (partecipazione)
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo
alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto
unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società
democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o
dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o
i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 (identità)
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo
onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge
contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono l’importanza della
funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa
accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine,
gli Stati parti:
a) incoraggiano i
mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e
culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la
cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la
produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i
mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei
fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono
l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il
fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione delle disposizioni degli artt.13 e 18.
Articolo 18 (famiglia)
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire
il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una
responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il
provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di
provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del
caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti
enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti
appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità
che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i
quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono
o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza
sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a
entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni
altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in
caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali
finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali
egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini
dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di
cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di
intervento giudiziario.
Articolo 20 (protezione)
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o
definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare
concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di
diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in
adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste
soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità
nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa,
culturale e linguistica.
Articolo 21 (identità)
1. Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano
l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la
considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché
l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le
quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e
in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che
l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino
in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che
l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo
per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa
essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in
maniera adeguata nel paese d'origine;
c) vigilano, in caso
di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di
norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni
adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per
le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le
finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o
multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare
affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle
autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il
fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è
considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla
madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della
assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che
gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui
detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme
giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per
proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per
ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il
padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure
temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli
mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e
decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro
autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli
handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in
considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai
fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali
ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei
minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del
presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto
delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è
affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie,
alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e
possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa
integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale
e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli
Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle
cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale,
nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di
migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza
in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di
godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione
integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per:
a) diminuire la
mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti
i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la
malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie,
in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e
la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle
madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che
tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi
dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di
mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure
sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad
abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare
la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa
attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno
tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato
collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione
oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di
detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il
diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale,
e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo
diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere
concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o
per suo conto.
Articolo 27 (generali)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni
fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno
l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro
i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di
vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in
considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi,
per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad
attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e
programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il
vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o
altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro
territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la
persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive
in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono
l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi,
nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale
diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono
l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano
l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano
misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a
tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in
funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che
l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e
accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure
per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità
con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la
cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto
di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare
l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento
moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in
via di sviluppo.
Articolo 29 (Educazione)
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del
fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo
sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel
fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel
fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e
dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese
nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse
dalla sua;
d) preparare il
fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in
uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle
persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel
fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o
dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone
fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione
che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati
e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime
prescritte dallo Stato.
Articolo 30 (identità)
1. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche,
religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del
diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la
propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri
del suo gruppo.
Articolo 31 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie
della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto
del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e
incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto
ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio
la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente
articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono
un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono
un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d’impiego;
c) prevedono pene o
altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente
articolo;
Articolo 33 (salute)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura,
comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per
proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e
per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico
illecito di queste sostanze.
Articolo 34 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine,
gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano
incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli
siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli
siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a
carattere pornografico.
Articolo 35 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la
vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36 (protezione)
1. Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni
altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo
aspetto.
Articolo 37 (protezione)
1. Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo
sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio
devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun fanciullo
sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere
la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo
privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla
dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle
persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo
nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli
privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare
la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità
competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata
in materia.
Articolo 38 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far
rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in
caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di
quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro
forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel
reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli
Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù
del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in
caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano
beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39 (salute)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di
ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e
reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il
rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali
e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo
reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a
quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni
pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in
particolare:
a) affinché nessun
fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni
fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:
I. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II. di essere informato il prima possibile e
direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti
legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la
presentazione della sua difesa;
III. che il suo caso sia giudicato senza indugio da
un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per
mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di
altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o
rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua
situazione;
IV. di non essere costretto a rendere testimonianza o
dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e
di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a
condizioni di parità;
V. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato
penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di
conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente,
indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI. di essere assistito gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in
tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione
di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di
aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire
un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato;
b) di adottare
provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare
questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni
concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i
consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di
formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative
all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione
che al reato.
Articolo 41 (generali)
1. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo
che possano figurare:
a) nella legislazione
di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto
internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
1. Gli Stati parti si impegnano a far largamente
conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi
attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati
parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente
Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle
funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta
moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini
e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione
geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto
su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può
designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi
prima della data di ogni elezione il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro
candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione
degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati
parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni
degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il
numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati
eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché
la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni.
Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di
due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente
della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del
Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter
più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva
presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per
coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente,
sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di
due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente
presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola
ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario
modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto
riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di
cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in
base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente
Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti
prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni
e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai
diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per
il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a
decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli
Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni
cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente
articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono
agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire
al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione
nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un
rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo
1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea
generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività
del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti
abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
1. Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della
Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto
della Convenzione:
a) le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione
di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del
loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che
riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato
può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti
sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle
loro attività;
b) il Comitato
trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni
rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di
assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da
eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c) il Comitato può
raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai
diritti del fanciullo;
d) il Comitato può
fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute
in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti
e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e
sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati
parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo 47
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
1. La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di
ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la
presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano
favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte
e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto
per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere
stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore
obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti
gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve
che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o
dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con
l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per
mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni
Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
1. Ogni Stato parte può denunciare la presente
Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo
la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi in
lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.